A partire dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).

Tra le novità della disciplina, vi segnaliamo quanto segue:

Composizione negoziata della crisi

La procedura di allerta inizialmente prevista è stata definitivamente accantonata, ma non vengono meno i doveri di puntuale attivazione degli strumenti di contrasto alla crisi, primo tra tutti la composizione negoziata che diviene uno strumento  primario attraverso il quale intervenire  per far fronte allo stato di crisi. L’imprenditore può rivolgersi  alla CCIAA  di riferimento  per richiedere la nomina di un esperto indipendente  quando risulta  ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Questo strumento, applicabile dal 15 novembre 2021 è attivabile su richiesta dell’imprenditore, sia commerciale che agricolo, senza limitazioni di tipo dimensionale in relazione alla sua utilizzabilità.

Gli intermediari finanziari (banche, cessionari dei crediti bancari ecc..) sono invitati a partecipare attivamente alle trattative “in modo attivo e informato”. L’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, una causa di sospensione o revoca degli affidamenti, che può essere disposta solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni.

Inoltre, i creditori per cui operano le misure protettive (art. 18) non possono,  unilateralmente,  rifiutare  l’adempimento  dei   contratti pendenti o provocarne la  risoluzione,  ne’  possono  anticiparne  la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il  solo  fatto del  mancato   pagamento   di   crediti   anteriori   rispetto   alla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. 

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Il dovere per l’imprenditore, individuale e collettivo, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa è contenuto nel recentemente modificato art. 2086 c.c. Tali misure, second il nuovo Codice della crisi devono consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme (esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenata giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma primo, nei confronti di creditori pubblici come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione);
  3. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (ovvero tramite la Composizione negoziata per soluzione della crisi d’impresa)

L’organizzazione aziendale comprende  i seguenti  aspetti:

  • l’individuazione delle competenze a disposizione, posizionandole dove più possono essere utili;
  • l’adozione di processi produttivi e di tecnologie adeguate, volte all’efficienza aziendale;
  • la messa a punto di un sistema integrato tra risorse umane, know how e tecnologia.

L’amministrazione aziendale  al fine di tutelare il suo patrimonio  dovrà focalizzarsi  sui seguenti aspetti  essenziali i:

  • il rapporto contrattuale con i clienti e i fornitori;
  • le modalità di pagamento;
  • gli investimenti;
  • i rapporti con gli Uffici Fiscali;
  • il corretto versamento delle imposte.

Chiedendo all’imprenditore di adottare un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa, si rende pertanto ancor più centrale il ruolo di strumenti di programmazione quali il piano industriale e il budget.

La contabilità aziendale dovendo fungere  da radiografia dello stato di salute aziendale, dovrà essere essere aggiornata non tanto per  obbligo legislativo , ma perché  diviene uno strumento essenziale  per valutare  quali azioni intraprendere  per garantire il miglior livello organizzativo  e amministrativo.