La società moderna si è basata per lungo tempo su un modello di economia cosiddetto lineare, cioè “produzione-consumo-scarto”, ma la limitatezza delle risorse e i sempre più evidenti cambiamenti climatici impongo serie riflessioni sulle abitudini di consumo di noi singoli individui.

Nel corso degli ultimi anni, l’Unione Europea, sulla scia di queste considerazioni, si è resa manifesta promotrice della transizione verso un’economia circolare, cioè un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

Concretizzando un iter legislativo decennale, la Direttiva UE 1799/2024 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 10 luglio 2024) rappresenta l’evoluzione più recente di tali principi.

Ma, nello specifico, quali sono le novità introdotte dalle Istituzioni Europee?

In primis, la predetta Direttiva istituisce un vero e proprio “diritto alla riparazione”, obbligando i fabbricanti a fornire servizi di riparazione tempestivi ed economici, fornendo  pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli, e altresì a informare i consumatori sui loro diritti.  Il fabbricante dovrebbe essere esonerato dall’obbligo di riparazione solamente qualora la riparazione stessa sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico.

Tale Direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore, la c.d. garanzia legale prevista dall’art. 10 della Direttiva 771/2019 (che si applica ai contratti di vendita tra consumatore e venditori, con le limitazioni ivi espressamente indicate) e recepita nell’ordinamento interno all’art. 133 Codice del Consumo. Tale garanzia viene estesa qualora venga effettuata una riparazione, per una volta, per 12 mesi.

Altra importante novità della Direttiva in esame è l’introduzione di un modulo europeo standard informativo sulla riparazione, contenente parametri fondamentali quali: la natura del difetto, il prezzo, il termine entro il quale il riparatore s’impegna a completare la riparazione. Laddove quest’ultimo offra servizi aggiuntivi (quali il trasporto) è opportuno che tali costi siano indicati singolarmente. L’utilizzo del predetto modulo rimane a discrezione del singolo riparatore.

Inoltre, la Commissione, entro il 31 luglio 2027, provvederà a sviluppare una piattaforma online europea che consentirà ai consumatori, tramite anche punti di contatto nazionali istituiti dai singoli Stati Membri, di trovare riparatori e/o venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi o iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

Infine, ulteriore importante principio espresso nella Direttiva UE 1799/2024 è quello per cui l’obbligo di riparazione dovrebbe applicarsi anche qualora il fabbricante sia stabilito al di fuori dell’Unione Europea: in tal caso, destinatario di tali previsioni sarà il rappresentante autorizzato nell’Unione o, in mancanza, l’importatore e/o il distributore del bene, rimanendo concesso in ogni caso il subappalto a terzi dell’attività di riparazione.

Entro il 31 luglio 2026, gli Stati Membri dovranno recepire i principi espressi nella Direttiva 1799/2024  all’interno dei propri ordinamenti nazionali.