Il nuovo disposto dell’art. 27, D.Lgs. 81/2008 introduce l’obbligo di possesso della patente a crediti per le imprese appaltatrici che operano nei cantieri edili a partire dal 1/10/2024, con lo scopo di migliorare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L’obbligo si estende alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, a), D.Lgs. 81/2008, ovvero in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Sono espressamente esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (come ad esempio ingegneri, architetti, geometri). Sono altresì esonerate dall’obbligo di richiedere la patente a crediti anche le imprese in possesso di attestazione SOA di livello pari o superiore al terzo (art. 27, comma 15, D.Lgs. 81/2008). Sono invece incluse le imprese non qualificabili come edili ma che svolgono la propria attività all’interno del cantiere, come ad esempio le imprese che si occupano dell’impiantistica. Le imprese residenti in altro Stato europeo o extraeuropeo che operano sul territorio italiano possono accedere ai cantieri presentando un’autocertificazione che attesti il possesso di un documento equivalente rilasciato dallo Stato di provenienza e, per i lavoratori e le imprese non stabilite in un Paese membro, che sia riconosciuto dalla legge italiana.

La patente viene rilasciata, in versione digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) facendone richiesta, sia personalmente sia per mezzo di un soggetto munito di apposita delega, sul portale on-line messo a disposizione sul sito di tale ente: nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa all’interno del cantiere.

Il nuovo disposto dell’art. 27, comma 1, D.Lgs. 81/2008 subordina il rilascio della patente al possesso dei seguenti requisiti, la cui sussistenza viene autocertificata/dichiarata dal richiedente ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  3. Possesso del documento unico di regolarità contribuiva in corso di validità (DURC);
  4. Possesso del documento di valutazione rischi (DVR) ai sensi dell’art.28, D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla legge (secondo la circolare 4/2024 dell’INL, questo requisito non è necessario per lavoratori autonomi e imprese prive di lavoratori);
  5. Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF) ex 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla legge;
  6. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda il DURF (requisito e) sopra specificato) l’art. 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997 prevede che possono ottenere il rilascio di tale certificazione di regolarità fiscale, avente validità di 4 mesi, coloro che:

  1. Risultino in attività da almeno 3 anni;
  2. Siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. Abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La richiesta per ottenere la certificazione deve essere fatta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per mezzo di un modulo da compilare, sottoscrivere e da consegnare in maniera digitale mediante il servizio di consegna documenti ed istanze presente sul sito dell’Agenzia oppure mediante consegna fisica, raccomandata o PEC. Anche in questo caso la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge viene autocertificata dal richiedente ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000.

Attualmente e fino al 31/10/2024 è possibile presentare un’autocertificazione temporanea sostitutiva della patente che attesti il possesso dei requisiti da inviare per mezzo PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La patente è rilasciata con un punteggio di 30 crediti, incrementabili fino ad un massimo di 100 secondo i criteri previsti dall’art. 5, D.M. 132/2024. L’impresa o il lavoratore autonomo possono continuare a svolgere la propria attività all’interno del cantiere purché la loro patente abbia almeno 15 crediti. Sono previste sanzioni amministrative, pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e del valore di non meno di 6.000 Euro, per coloro che svolgono attività lavorativa all’interno del cantiere senza patente o con patente non dotata di almeno 15 crediti. È altresì prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 711,92 a Euro 2.562,91) anche per il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente in capo a chi svolge attività all’interno del cantiere.

Qualora la patente non abbia almeno 15 crediti è possibile avviare una procedura per il recupero dei crediti persi, subordinatamente alla valutazione di una Commissione territoriale che tenga conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza dei soggetti responsabili delle violazioni e della eventuale realizzazione di investimenti nel medesimo campo.

La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio (art. 27, comma 4, D.Lgs. 81/2008): la falsità delle dichiarazioni rilasciate è punita ai sensi dell’art 76, D.P.R. 445/2000. Solo decorsi 12 mesi dalla revoca sarà possibile fare nuovamente domanda per il rilascio della patente. Secondo la circolare n. 4/2024 dell’INL, il controllo dei requisiti potrà avvenire a campione,  sia d’ufficio che in occasione di accessi ispettivi e la revoca non potrà prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore titolare della patente e da una valutazione circa la gravità delle violazioni.

L’INL ha il potere di sospendere la patente, in via cautelare, nei casi in cui si verifichino infortuni da cui derivi la morte o un’inabilità permanente del lavoratore (art. 27, comma 5, D.Lgs. 81/2008).