Nell’attuale clima geo-politico, l’indipendenza energetica e la transizione ecologica rappresentano obiettivi fondamentali nei programmi politici di molti stati Europei. Una delle più recenti evoluzioni è rappresentata dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che, mettendo i singoli soggetti “al centro”, si fondano sul concetto di condivisione e sul ruolo attivo e responsabile dei consumatori coinvolti.

Ma, nello specifico, cos’è una CER?

La Comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico, avente l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

Le CER si basano sulla partecipazione aperta e volontaria  e devono essere effettivamente controllate da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione (CER).

Le CER devono:

  • essere costituite come soggetto giuridico autonomo che agisce a proprio nome;
  • essere proprietarie, ovvero avere la piena disponibilità, degli impianti di produzione.

Chi può farne parte?

Gli azionisti o membri di una CER possono essere:

  • persone fisiche;
  • piccole e medie imprese (a condizione che la produzione e commercializzazione di energia non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
  • enti di ricerca e formazione;
  • enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale;
  • tutte le amministrazioni locali ubicate negli stessi comuni in cui si trovano gli impianti.

Tutti tali soggetti devono essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina primaria e si dividono in:

  • Clienti finali: titolari del punto di connessione dell’unità di consumo e quindi intestatari della bolletta elettrica.
  • Produttori: persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica.

È possibile che un soggetto sia al contempo cliente finale e produttore.

Requisiti Generali

  • La CER è un soggetto giuridico autonomo ed ha una partecipazione aperta e volontaria.
  • La partecipazione quali membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore.
  • Deve essere previsto il diritto di recesso e uscita dalla CER dei soggetti partecipanti, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
  • Viene individuato univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa (Referente).

Autoconsumo

L’energia prodotta, in primis, potrà essere «autoconsumata» dai membri/azionisti direttamente connessi alle fonti di produzione di energia(ad esempio, condominio con impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare), con conseguente risparmio in bolletta per tali soggetti.

Contributi Economici

I contributi economici spettanti alle CER, per ciascun kWh di energia elettrica condivisa per un periodo di 20 anni, sono:

  • Corrispettivo unitario: valorizzazione dell’energia condivisa mediante la restituzione delle componenti tariffarie;
  • Tariffa premio: incentivazione dell’energia elettrica condivisa mediante il pagamento di un premio.

Tali importi sono erogati dal GSE al Referente, che, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo e nel regolamento della CER, provvederà alla loro gestione e/o ripartizione.