Cibo, cultura, storia e… lentezza dei processi: ecco per cosa siamo famosi all’estero. Con la locuzione “Italian Torpedo”, nel diritto internazionale privato, ci si riferisce all’atto di portare una causa davanti ad un tribunale in uno stato che soffre di forti ritardi nei procedimenti giudiziari, come appunto l’Italia, in modo da ritardare la risoluzione della controversia in possibili giudizi paralleli.

A livello europeo, la regola generale del Regolamento Bruxelles I-bis (Reg. 1215/2012) prevede, nel caso vengano proposte più domande aventi il medesimo titolo e oggetto in giurisdizioni differenti, la sospensione d’ufficio del procedimento da parte dell’autorità giurisdizionale successivamente adita fino all’accertamento della competenza dell’autorità adita precedentemente. Contro utilizzi abusivi di tale disposizione, nel 2012, è stato aggiunto l’art 31 comma 2 che dispone la sospensione del procedimento in qualunque altro Stato Membro qualora sia stata adita l’autorità giurisdizionale di un paese europeo a cui convenzionalmente, cioè tramite accordo tra le parti, sia stata data competenza esclusiva.

In questo modo il legislatore europeo sembrava essere riuscito a quantomeno arginare il problema degli “Italian Torpedos”, ma, a partire dal 1 febbraio 2021, il Regno Unito non è più parte dell’Unione Europea e, di conseguenza, il Regolamento Bruxelles I-bis non è più applicabile. Come rilevato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 9863 del 15 aprile 2021), in forza dell’art 67 del Brexit Withdrawal Agreement il sopracitato Regolamento ha applicazione residuale per le questioni di giurisdizione di procedimenti avviati prima del 31 dicembre 2020, ma non per quelli proposti successivamente.

Dal 1 gennaio 2021, il Regno Unito ha aderito autonomamente alla Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005, ratificata dall’UE nel 2015. L’art. 6 di tale Convenzione stabilisce che, salvo le eccezioni e limitazioni di applicazione espressamente previste, il giudice di uno Stato contraente, se vi è stato un accordo tra le parti che determini la scelta di una differente giurisdizione come foro esclusivo, debba sospendere il procedimento o dichiarare la domanda inammissibile. Pur non essendo il suo contenuto perfettamente sovrapponibile al quanto disposto dal Regolamento Bruxelles I-bis così come neppure il suo ambito di applicazione, l’art. 6 della Convenzione sembra essere destinato a sostituire almeno parzialmente la precedente disciplina regolamentare.

La domanda sorge spontanea: possono quindi dirsi ancora una volta efficacemente contrastate le pratiche di “Italian Torpedos”? Non è questo il caso: l’8 aprile 2020 il Regno Unito ha chiesto di aderire alla Convenzione di Lugano del 2007 e, pur non essendo ancora stato espresso il consenso da parte di tutti gli stati contraenti, una tale adesione comporterebbe una sua applicazione non solo nei rapporti con Danimarca, Islanda, Norvegia e Svizzera ma anche con l’UE. L’art 27 della Convenzione di Lugano si allinea con la formulazione originaria e superata del Regolamento Bruxelles I-bis senza quindi prevedere l’opportuna eccezione esaminata in precedenza di cui all’art. 31 comma 2 e pertanto prestandosi all’applicazione di pratiche abusive e dilatorie quali gli “Italian Torpedos”.

Infatti, quando convivono fonti normative differenti, si creano situazioni certamente lesive degli ideali di omogeneità e certezza del diritto: un esempio è il caso “Mastermelt ltd v. Siegfried” del 2020. Relativamente a questa vicenda, sono stati instaurati due differenti giudizi pendenti contemporaneamente: prima in Inghilterra e poco dopo in Svizzera. Il tribunale svizzero, in virtù dell’art 27 della Convenzione di Lugano ma interpretato armonicamente con l’art 31 del Regolamento di Bruxelles I-bis, ha ritenuto di non dover interrompere il procedimento poiché, pur essendo stata adita successivamente, la corte svizzera era oggetto di un accordo di giurisdizione esclusiva tra le parti. A contrario, il magistrato inglese ritenne che non vi fosse motivo per operare tale interpretazione estensiva rifiutando di interrompere il procedimento davanti a sé. La corte inglese ha poi rilevato l’esistenza della clausola di giurisdizione esclusiva e la sua validità, ma il nodo interpretativo di convivenza tra le differenti fonti normative è destinato a perdurare, anche alla luce di correnti interpretative differenti.

Un’eventuale applicazione della Convenzione di Lugano, così come interpretata dalla corte inglese, ai rapporti del Regno Unito con l’Unione europea, a discapito della Convenzione dell’Aja, lascerebbe sicuramente spazio al ritorno di pratiche come gli “Italian Torpedos”, a discapito dei principi di certezza e celerità del diritto. È pertanto consigliabile specificare nei contratti internazionali l’autorità giudiziaria competente a decidere delle controversie e la normativa applicabile, valutando caso per caso quale sia la soluzione più opportuna.